Risposta a Broglio su Guidafinestra
Ho letto attentamente le due puntate pubblicate da GuidaFinestra, a firma di Samuele Broglio, relative a “Obblighi di legge per le vetrate panoramiche. A domanda risposta” e “Quale Marcatura CE per le vetrate panoramiche” ma soprattutto ho seguito con crescente interesse il dibattito che ne è scaturito tra l’Ing. Persano, dell’Istituto Giordano, e Samuele Broglio, amico e tecnico normatore con il quale ho condiviso per anni i tavoli normativi, compreso quello per la revisione della UNI 11173 Rev 2015.
Traspare chiaramente dai due scritti il tentativo di Samuele di difendere la posizione dei serramentisti, a suo dire in forte difficoltà nell’applicazione della su citata Norma, tesi inspiegabile rappresentando egli stesso una delle rare eccellenze aziendali in fatto di sicurezza nella proposta della sua produzione di serramenti in legno al mercato, utilizzando allo scopo specifici software e professionisti.
Ho percepito questa dicotomia proprio dal tenore molto tecnico della trattazione, ineccepibile ad una prima rapida lettura, ma molto discutibile in ambito processuale Civilistico, che potrebbe sfociare anche nel Penale nella peggiore delle ipotesi: non possiamo infatti dimenticare che le Leggi e Norme vengono interpretate dai giudici, che quando si parla di sicurezza sono piuttosto severi ed impermeabili alle schermaglie tecnico/amministrative/normative.
Codice al Consumo, Marcatura CE, Normativa UNI, tutti e tre messi in discussione da Broglio, sono i tre elementi sui quali il sistema si basa per poter garantire la sicurezza in uso di un qualsiasi prodotto anche quando non regolamentato da rigide Leggi per l’immissione nel mercato.
La funzione più importante, espletata dalla interconnessione di questi tre elementi, è quella di garantire il “consumatore finale” che si affida al sistema inconsapevolmente, dandone per scontata l’efficacia… nella realtà, purtroppo, se il sistema non funziona sarà proprio il consumatore finale a farne le spese .
Da questo stato di fatto negli ultimi 40 anni una massa di aziende medio piccole ha visto la luce, sopravvivendo alla verifica del libero mercato globale in quanto quello domestico era anestetizzato dal livellamento delle capacità e possibilità produttive della gran parte delle aziende sul territorio nazionale.
Dal 2008 in poi, con l’avvento delle aziende straniere dell’Est Europa, soprattutto del settore del PVC, il mercato si è dolorosamente risvegliato perché per la prima volta ha dovuto fare i conti con aziende che proponevano prodotti a prezzi molto più concorrenziali dei loro. E ovviamente in un mondo senza regole vince il prodotto più economico…
Come proteggersi da quel tipo di concorrenza? Si comprese ben presto che solo regole chiare avrebbero potuto salvarci ma ciò nonostante abbiamo dovuto sprecare ancora altri anni e tempo prezioso per riuscire a dare l’avvio ad un ciclo normativo che finalmente oggi ritengo arrivato a buon punto; infatti dal 2013 in poi diversi Gruppi di Lavoro UNI si sono prodigati nella revisione delle normative già in essere ma soprattutto hanno finalmente realizzato l’impalcato normativo relativo alla posa in opera, che da oltre trent’anni il sistema stava aspettando.
Tra le norme soggette a revisione c’era anche la UNI 11173 -2005.
La domanda sorge spontanea: ma se la norma “suggerisce” (dato che nessuna norma è impositiva a meno che non sia richiamata in una legge) determinate prestazioni ai progettisti e quindi può, secondo Broglio, non essere necessariamente presa in esame, cosa le facciamo a fare le normative? Ovvero se questa norma serve per i progettisti, perché non dovrebbe essere applicata anche dai serramentisti?
Anche perché relativamente alle prestazioni di Acqua, Aria e Vento, quindi per ben tre volte, la Norma cita testualmente: “…L’impiego di serramenti con prestazioni inferiori (alle prestazioni tabellari ndr)… deve essere concordato tra le parti con approvazione formale…” quindi il serramentista, nel nostro caso, è un attore il cui ruolo è ben definito.
Arriviamo dunque al gioco di prestigio di Samuele Broglio: la semplice sostituzione dei serramenti secondo il TUE rientra nell’ambito dell’edilizia libera, certo, ma cosa significa? Forse che il serramentista possa vendere quello che vuole? Non proprio … e forse Samuele dimentica che il Codice al Consumo (Dlgs n. 206 2005,ndr) è stato realizzato proprio per situazioni di questo tipo, dove non esistendo prescrizioni specifiche si volessero evitare possibili fonti di rischio per il consumatore finale.
L’Art. 103 di detto Codice, per quanto riguarda la definizione “prodotto sicuro” cita
“Ai fini del presente titolo si intende per: a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all’articolo 3, comma 1. lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone”
Il Regolamento Europeo 305/11, d’altro canto, prevede come primo parametro da rispettare proprio la Resistenza al Carico del Vento, inserito in pool position anche nella norma UNI EN 14351 ma guarda caso vista la “complessità” della richiesta alla quale i serramentisti non sono in grado di rispondere, in Italia possiamo dichiarare che il valore di tale prestazione è NPD (Nessuna Prestazione Determinata)! Grazie a questa dichiarazione è stato lasciato campo libero alla vendita di prodotti purtroppo nel 40% dei casi non sicuri e non in linea con la UNI 11173, senza che il consumatore finale ne avesse la minima percezione né coscienza, nel totale silenzio e conseguente avallo da parte delle Associazioni di categoria.
E ancora: la norma UNI 10818 Finestre, portefinestre e chiusure oscuranti – Ruoli, responsabilità e indicazioni contrattuali nel processo di posa in opera prevede testualmente, alle figure del Progettista e del Direttore dei lavori, che: “…se non è prevista la figura del Progettista e del Direttore dei Lavori, le parti devono individuare, valutare e attribuire in sede contrattuale le relative competenze e responsabilità…”.
Quindi nel caso della sola sostituzione dei serramenti, in ambito di applicazione dell’edilizia libera (TUE), chi si dovrebbe assumere il ruolo di Progettista e Direttore dei Lavori se non il serramentista, che a questo punto avrebbe l’incarico di definire anche la prestazione relativa alla Resistenza al carico del Vento?
O ci troviamo, e questa volta a ragion veduta, di fronte ad un caso di “legalità flessibile”, dove il serramentista può assumersi la responsabilità di scegliere il materiale dei serramenti più idoneo e definirne la Prestazione Termica mentre riguardo la verifica statica può montare quello che capita senza assumersene la responsabilità!!??
Non avendo risposte a tale interrogativo non mi resta che pormi la solita domanda: ma allora perché ci affanniamo così tanto per creare le norme quando poi non le possiamo applicare? O più semplicemente non le vogliamo applicare?
Solo in questo caso si può parlare di “legalità flessibile”, coniata e citata da Broglio, ovvero applichiamo le norme solo quando ci fanno comodo… quando risultano scomode le nascondiamo, come è successo con questa norma che io sto cercando di portare alla luce del sole da sempre, ma purtroppo con scarsissimi risultati se non nei casi di contenzioso in Tribunale, dove la sua applicazione si è dimostrata determinante per vincere le cause che ho seguito.
Le prestazioni dei serramenti cambiano in base a molti parametri definiti dalla norma UNI 11173-2005 Rev 2015, revisionata anche grazie al lavoro di Broglio e finalmente definita dopo anni di appassionato lavoro da parte sua e degli altri normatori, perciò mi sorprende come lui possa parlare di “flessibilità” quando abbiamo confermato all’unanimità che la pressione del vento cambia anche in base all’altezza del piano dell’immobile in cui vengono installati… a meno che Samuele non voglia rimangiarsi quanto detto e fatto a riguardo.
I serramenti non sono tutti uguali e non esiste un serramento in grado di garantire le prestazioni massime in tutti i possibili casi di installazione!! Non possiamo poi garantirne la sicurezza “in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili” perché il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e fenomeni estremi come tornado e trombe d’aria sono diventati tristemente noti su tutto il territorio nazionale; il solo territorio di Padova negli ultimi 5 anni è stato teatro di ben 6 di questi episodi che lo hanno colpito, devastando tutto quello che hanno trovato, e dobbiamo solo al caso che non ci siano state vittime ma solo danni alle strutture, serramenti compresi.
Sono d’accordo anche io che la richiesta della Classe 2 per la resistenza al carico del vento, come proposto dall’ Ing. Persano nel corso del dibattito epistolare con Samuele, sia una forzatura ma nel mio caso lo credo per motivi opposti a quelli di Broglio poiché la Classe 2 non può garantire la sicurezza tout court!!! Abbiamo una norma armonizzata di riferimento che prevede la possibilità di calcolare le prestazioni del Carico del Vento: la UNI EN 14351. Applichiamola!!!!
Per quanto riguarda la Marcatura CE, trattata nel secondo articolo comparso su Guida Finestra, è interessante la citazione dell’art. 37 del Regolamento Europeo 305/11 dove Broglio ammette la possibilità per le microimprese di calcolare la trasmittanza termica: perché quindi non potrebbero verificare anche la prestazione del Carico del Vento? Esistono software di facile utilizzo che svolgono questa funzione senza scomodare i Tecnici per ogni verifica! In questo modo si tutela il consumatore finale, che è da sempre il mio obiettivo perché consumatori soddisfatti e tutelati determinano un circolo virtuoso in cui i serramentisti preparati possono entrare, tutelando a loro volta la loro professione da possibili contenziosi ed il mercato dall’utilizzo di prodotti non conformi.
Mi sorprende ancora di più il fatto che Broglio pensi al serramento come un prodotto al quale non sia necessario richiedere “sicurezza” quando la UNI EN 14351 ne pretende i test ITT per definirne le caratteristiche, carico del vento incluso.
Non possiamo nasconderci dietro ad un dito per interessi di parte e chi non è in grado di adeguarsi purtroppo non può proseguire indisturbato senza conseguenze…
La sicurezza del consumatore finale deve essere messa davanti a tutto.
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