E’ di questi ultime ore la notizia dell’alluvione accaduta ad Abano Terme e nel Polesine che ha allagato numerose strade ma anche le abitazioni e i garage, inoltre ha scoperchiato i tetti di alcune abitazioni nel Polesine.
Ed è per questo che ritorno sull’argomento del Carico del Vento di cui ne ho già parlato in un articolo alcuni giorni fa con riferimento alla normativa che regolamenta la posa, normativa che nel settore dei serramenti, negli ultimi sei anni ha radicalmente cambiato il rapporto tra Professionista e Serramentista e cliente finale sia nell’ambito delle specifiche tecniche che in quello delle responsabilità. E purtroppo sono le stesse normative che fanno fatica a essere applicate in quanto il settore non è pronto ad utilizzarle ma quel che è peggio è che spesso le ignora completamente, cosa che all’utente finale oggi non sfugge più perché è molto più informato e potrà causare contenziosi sempre più spesso.
Il committente che oggi assiste a questi eventi climatici sempre più estremi sta cominciando ad interrogarsi su quali conseguenze potrebbero esserci proprio nella posa dei nuovi serramenti soprattutto ora che il mercato è in forte espansione grazie ai vari Bonus che ne incentivano l’acquisto e che prevedono precise regole partendo dal produttore dei serramenti per arrivare al posatore/installatore.
Ed è proprio in questo contesto che il primo ad essere coinvolto è il ruolo del “Patentino” del posatore , vedi corsi di posa dove il compito della “Certificazione della competenza del posatore dei serramenti” è fondamentale per la conoscenza della materia ma soprattutto per una corretta applicazione della normativa.
Se avete un Direttore dei Lavori che vi sta seguendo nella ristrutturazione della vostra casa fategli presente che conoscete la materia e che deve pretendere da parte del serramentista la corretta marcatura CE dei serramenti con la documentazione che sia in grado di dimostrare le prestazioni dei serramenti installati.
Le “classiche” sono la Tenuta al Carico del Vento, la Tenuta all’Acqua e la Permeabilità all’Aria oltre a tutte quelle previste come obbligatorie da dichiarare nella suddetta norma.
La marcatura CE è un obbligo di legge per cui se il Direttore dei Lavori non la dovesse richiedere o non dovesse verificare la sua correttezza potrebbe incorrere nell’ambito della mancata sorveglianza come previsto dal Decreto legislativo n° 106 del 2017.
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LA DEREGULATION DEL SETTORE
La latitanza dei Progettisti è una situazione anomala, risultato di oltre quarant’anni di deregulation del settore che inspiegabilmente(??!!) non ha mai normalizzato il settore della posa dei serramenti, stabilendo la “regola dell’arte” come prassi di riferimento per le singole aziende e per i posatori, prassi che ha fatto gioco anche ai Progettisti e relativa Direzione dei lavori, demandando di fatto le eventuali responsabilità al Serramentista stesso. Ancora oggi a distanza di quattro anni dall’entrata in vigore della norma UNI 11673 -1 2017, e addirittura a distanza di quasi 6 anni dal D.M. 26 Giugno 2015, sento alcuni professionisti trincerarsi dietro al fatto che i Serramentisti devono garantire le prestazioni in opera … E i Serramentisti garantiscono sia con la marcatura CE sia con una eventuale dichiarazione di avere svolto una corretta posa per garantire la sicurezza in opera dei serramenti installati. Pochi sanno che questa dichiarazione non ha nulla a che vedere con la progettazione generale ai sensi della UNI 11673 -1, che prevede anche il controllo della formazione di eventuali muffe e condense e la mitigazione dei ponti termici, controlli che non fanno parte delle “competenze” del Serramentista o peggio del “posatore dei serramenti”.
2) LE PRESTAZIONI DEI SERRAMENTI
Altro aspetto non meno importante è giocato dalle prestazioni che i serramenti devono garantire in qualsiasi parte d’Italia questi vengano installati. Ruolo fondamentale, per il Progettista che progetta l’opera, e di conseguenza richiede le prestazioni dei serramenti, e a caduta per il Direttore dei lavori che dovrà verificare le prestazioni sui serramenti installati in cantiere, è svolto anche qui dalla normativa di riferimento.
LA NORMA UNI 11173 rev. 2015 – PRESTAZIONI DEI SERRAMENTI
Anche questa norma poco conosciuta sia dai Progettisti, ma purtroppo, anche dai Serramentisti, spesso viene disattesa. Questa normativa è stata revisionata nel 2015 anche sotto la spinta dei cambiamenti climatici in atto e l’aggiornamento l’ha completata rispetto alla precedente versione del 2005, che non prendeva in esame tutte le possibili situazioni dove potevano essere installati i serramenti. La novità introdotta nella versione del 2015, che l’ha resa utilizzabile per tutti gli edifici sia di nuova costruzione che preesistenti in tutti i Comuni italiani, è la verifica del “Carico del vento di servizio” (di progetto dell’edificio) calcolato (espresso in Pa) come riportato testualmente dalla norma.
LE “NUOVE” INCOMBENZE DEI PROGETTISTI
Grazie ai prospetti presenti nella norma il Progettista, una volta verificato il “Carico del vento di servizio” ricava le prestazioni di Tenuta al Carico del Vento, Tenuta all’Acqua, e Permeabilità all’Aria che i serramenti dovranno garantire in opera. Naturalmente queste prestazioni dovranno essere garantite da ogni singolo serramento installato come prescritto nella Marcatura CE. Se vuoi maggiori informazioni Clicca qui.
3) MARCATURA CE E LA NORMA UNI 11173 I RISCHI PER IL PROFESSIONISTA
La marcatura CE dei serramenti è un obbligo di legge, già richiesta dal 2010 come previsto dalla Direttiva Comunitaria 89/106 CEE, abrogata nel 2011 e sostituita dal Regolamento Europeo 305/11. CLICCA QUI e vedi di più.
Il primo scoglio da superare per il Professionista che non vuole essere sanzionato per “mancata sorveglianza” (vedi sotto) è che deve essere in grado di verificare che i documenti relativi alla Marcatura CE siano conformi al Regolamento 305/11, e non già alla vecchia Direttiva 89/106 perché stiamo parlando di due cose molto diverse fra loro.
La Direttiva 89/106 garantiva la Conformità ad una norma, mentre il Regolamento 305/11 attraverso la Dichiarazione di Prestazione (DoP) dichiara le prestazioni del Prodotto Tipo. Purtroppo, moltissime aziende stanno ancora marcando con la vecchia Direttiva, ma questo sarebbe ”poco” rilevante anche se sanzionabile sia per il Serramentista ma soprattutto per il Professionista, come previsto dal D.M. 106 del 2017 denominato Decreto Sanzioni se almeno rispettassero le prestazioni minime previste dalla UNI 11173 del 2015.
Ricordo per chi avesse perso questo passaggio, che ENEA ha richiesto fra i documenti da produrre anche la Marcatura CE che resterà a loro disposizione per i successivi 10 anni a semplice richiesta dell’Autorità di Vigilanza, come previsto dal Regolamento 305/11.
CIRCA IL 40% DEI SERRAMENTI IMMESSI NEL MERCATO NON SONO CONFORMI ALLA UNI 11173 DEL 2015
“Poco” rilevante, dicevo, perché il vero problema non sta solo nella mancata conformità della documentazione cartacea, ma soprattutto perché circa il 40% dei serramenti oggi immessi nel mercato non rispettano le prestazioni della Norma UNI 11173 e, cosa ancora peggiore, i Serramentisti non ne sono al corrente …
IL VOSTRO SERRAMENTISTA DI FIDUCIA CONOSCE LA UNI 11173 – 2015 ?
Il consiglio che a questo punto mi sento di dare è quello di interrogare il vostro Serramentista di fiducia per domandargli se conosce la norma UNI 11173 – 2015 e , vedi l’articolo che ne parla su mariottoconsulting.com ,se il suo software gestionale è in grado di stabilire le prestazioni minime che devono essere garantite per il rispetto della norma. Meglio ancora sarebbe, a mio avviso, che i Professionisti fossero in grado di stabilire le prestazioni corrette grazie all’applicazione della norma da richiedere per poi pretenderne il loro rispetto attraverso il rilascio della Marcatura CE per ogni singolo serramento.
CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER MANCATA SORVEGLIANZA
Purtroppo, il mondo del serramento, e di conseguenza la relativa marcatura CE, è un mondo molto complesso perché i serramenti sono tutti diversi e diverse sono le prestazioni che devono garantire, ma questo non giustifica il Professionista che non conosce la materia.
A riprova di quest’ultima affermazione vi è la recente sanzione amministrativa di 8000 euro erogata dalla Guardia di Finanza, ai sensi del D.M. 106 del 2017, nei confronti di un Direttore Lavori per mancata sorveglianza nell’ambito del rilascio della documentazione relativa alla marcatura CE dei serramenti in un cantiere in provincia di Udine.
Stesso discorso vale anche per quel Committente che magari, pensando di risparmiare, potrebbe acquistare i serramenti, per esempio, nella GDO (Grande Distribuzione Organizzata) senza sapere se questi effettivamente possano essere considerati sicuri una volta installati nella sua abitazione. In questo caso non esiste la sanzione ma semplicemente il rischio che i serramenti installati, risultando non conformi, invece di proteggere dagli agenti atmosferici avversi possano rivelarsi a loro volta un potenziale rischio proprio a causa di questi ultimi.
La sicurezza del consumatore finale deve essere messa davanti a tutto, noi tutti alla fine siamo consumatori!!
vedi anche l’articolo correlato di Guida Finestra
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